Nascita - Dichiarazione

Servizio attivo

Atto di nascita


A chi è rivolto

La denuncia di nascita può essere effettuata:
• da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
• da entrambi i genitori quando questi non siano coniugati tra loro;
• da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro

Descrizione

La dichiarazione di nascita può essere fatta:

A) entro 3 giorni dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.
In questo caso il direttore sanitario trasmette la dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori per la trascrizione nei registri di stato civile.

B) entro 10 giorni, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuta la nascita.

C) entro 10 giorni, dai genitori, davanti all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.

Se la nascita è da unione legittima (genitori coniugati tra loro) la dichiarazione può essere resa da un solo genitore e, nei casi A e B, anche da persona che ha assistito al parto.

Se la nascita è da unione naturale (genitori non coniugati tra loro) occorre la presenza di entrambi o del solo genitore che lo riconosce. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno compiuto 16 anni di età.

IMPORTANTE: A seguito della dichiarazione di nascita il Ministero delle Finanze, mediante connessione telematica con l’Anagrafe Comunale, attribuisce ai neonati il Codice fiscale, indispensabile per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.

Se la tua pratica è in ritardo puoi avvalerti dei “poteri sostitutivi” clicca qui

Come fare

Dove ci si deve rivolgere:

• presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
• presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento).

Cosa serve

1. documento d'identità del dichiarante/i
2. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore, da cui deriva la possibilità di richiedere l’estratto di nascita e/o il certificato di nascita.

Tempi e scadenze

La denuncia di nascita deve essere rilasciata entro un massimo di 10 giorni al Comune, o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria, di dove è avvenuto l'evento.

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (sopra descritti), verrà comunque redatto un atto di nascita, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del Codice penale (occultamento di neonato).

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Ulteriori informazioni

La dichiarazione di nascita è verbalizzata dall' Ufficiale dello Stato Civile attraverso la contestuale stesura dell'atto di nascita su apposito registro.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024, 12:22

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Rating:

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri
Icona