Tutti i cittadini (residenti e non) che contravvengono alle norme contenute nei regolamenti comunali, alle ordinanze comunali ed altre leggi statali o regionali.
La Polizia Locale svolge il servizio di polizia amministrativa ai sensi della legge regionale 6/2015. Gli operatori di Polizia Locale svolgono attività di vigilanza e controllo di funzioni amministrative di competenza dell’ente di appartenenza dell’operatore. I corpi e servizi di polizia locale, nell’esercizio delle funzioni di polizia amministrativa, svolgono attività di prevenzione e repressione degli illeciti amministrativi, derivanti dalla violazione di leggi, regolamenti e provvedimenti statali, regionali e locali.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
È ammesso il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie entro il termine di 60 giorni dalla data di notificazione o contestazione del verbale di violazione solo ed esclusivamente tramite il Conto Corrente Postale n. 23506207 intestato a “Comune di Vanzaghello-Ufficio Polizia Municipale-Servizio Tesoreria” indicando nella causale il numero di verbale, la data e la targa del veicolo.
Nel caso in cui un cittadino incorra in una violazione ad una norma di una legge statale, regionale ovvero ad un regolamento od ordinanza comunale, può estinguere l’obbligazione pagando la sanzione amministrativa pecuniaria prevista oppure può impugnare l’atto proponendo degli scritti difensivi alle autorità competenti (vedere sotto modalità e tempi).
Se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della contestazione o della notificazione il trasgressore, ai sensi della legge 689/81, è ammesso al pagamento in misura ridotta di una somma pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole al doppio del mimino edittale.
Qualora il pagamento della sanzione amministrativa di un verbale non fosse effettuato nel termine dei 60 giorni effettivi di calendario, l’autorità competente a ricevere il rapporto adottare ordinanza- ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. Avverso all’ordinanza ingiunzione è ammesso ricorso al Giudice di Pace (vedere sotto modalità e tempi).
SCRITTI DIFENSIVI
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenente le proprie argomentazioni per le quali si ritengono estranei alla violazione e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità.
L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
RICORSI
Avverso le ordinanze - ingiunzione è ammesso ricorso:
al Giudice di Pace in Via Martiri di Belfiore n.12 a Rho MI entro 30 giorni dalla data di notificazione:
- direttamente in cancelleria previo versamento dei diritti.
Entro 30 (trenta) giorno dalla contestazione o notificazione, l’interessato può far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti contenente le proprie argomentazioni per le quali si ritengono estranei alla violazione e possono chiedere di essere sentiti dalla stessa autorità. L’autorità competente esaminate i documenti inviati e le argomentazioni esposte negli scritti difensivi e/o comunicate durante l’eventuale audizione richiesta:
Se ritiene fondato l’accertamento determina, con ordinanza – ingiunzione, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento comprese le spese, all’autore della violazione;
Se ritiene meritevoli di accoglimento le argomentazioni proposte, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.
Assolvimento alla trasgressione con pagamento della sanzione amministrativa
È ammesso il pagamento rateale delle sanzioni pecuniarie amministrative il cui importo è:
-superiore a euro 200 per violazioni alle norme del Codice della Strada;
-superiore a euro 250 per violazioni alle norme regolamentari comunali o altre disposizioni di legge.
La richiesta deve essere presentata compilando l'apposito modello ed allegando idonea documentazione attestante il disagio economico (certificazione ISEE). Le rate hanno scadenza mensile e nell'atto di concessione verranno indicate le date entro le quali dovrà essere effettuato il pagamento. Il numero minimo di rate concesse è di 3 (tre) per violazioni alle norme regolamentari comunali o altre disposizioni di legge, di 02 (due) per violazioni alle norme del Codice della Strada. Il numero massimo di rate concesse è di 06 (sei) per violazioni alle norme regolamentari comunali o altre disposizioni di legge, di 30 (trenta) per violazioni alle norme del Codice della Strada. Non sono ammesse al pagamento in forma rateale le ditte individuali e le persone giuridiche. IL PAGAMENTO RATEALE COMPORTERA' L'APPLICAZIONE DEGLI INTERESSI LEGALI PREVISTI PARI AL 4% (art. 21 comma 1 del D.P.R. n. 602/73).
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