Finanziario e Tributi
UFFICIO
L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 del regolamento allegato, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, che non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di Vanzaghello.
Presupposto dell’imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive presenti sul territorio comunale a decorrere dall’efficacia del regolamento allegato, 01/01/2026.
Per strutture ricettive si intendono tutte le strutture alberghiere ed extra-alberghiere che offrono alloggio, così come definite dalla vigente normativa regionale. Rientrano fra queste a titolo esemplificativo e non esaustivo: alberghi, bed and breakfast, residence, case e appartamenti per vacanze, affittacamere, agriturismi, residenze turistico-alberghiere, aree attrezzate per la sosta temporanea.
Rientrano nel presupposto impositivo i pernottamenti effettuati a qualsiasi titolo negli immobili oggetto di locazioni brevi di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, intendendosi per tali i contratti di locazione gli immobili ad uso abitativo di durata non superiore a trenta giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare.
L’imposta è dovuta dai soggetti che pernottano nelle strutture ricettive di cui all’art. 1 del presente regolamento, nonché negli immobili oggetto di locazione breve di cui all’art. 4 D.L. 24 aprile 2017 n. 50, convertito in L. 21 giugno 2017 n. 96, come sopra definiti, e che non risultano iscritti nell’anagrafe del Comune di Vanzaghello.
I soggetti responsabili degli obblighi tributari sono:
– il gestore della struttura ricettiva di cui all’art. 1, comma 4 del presente regolamento;
-il soggetto che incassa direttamente il canone o il corrispettivo di locazioni brevi;
– il soggetto che esercita attività di intermediazione immobiliare, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi, il soggetto che gestisce portali telematici, qualora intervenga nel pagamento dei canoni o corrispettivi di locazioni brevi.
I soggetti di cui sopra assumono la funzione di agente contabile e sono tenuti alla resa del conto giudiziale.
Strutture ricettive site su tutto il territorio comunale.
I soggetti di cui all’art. 2, comma 2 del regolamento sono tenuti:
a) ad informare, in appositi spazi, i propri ospiti dell’applicazione, dell’entità e delle esenzioni e riduzioni dell’imposta di soggiorno. Tale obbligo sussiste qualunque sia il canale utilizzato dalla struttura per pubblicizzarsi, compresi tutti i siti web e portali/piattaforme on line;
b) a riscuotere l’imposta di soggiorno con contestuale rilascio di quietanza, che potrà anche essere cumulativa per gruppi organizzati e per singoli nuclei familiari;
c) a versare al Comune di Vanzaghello le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno nel trimestre di riferimento entro il giorno 15 (quindici) del primo mese successivo, mediante pagamento PagoPa come da disposizioni fornite dall’Amministrazione Comunale
d) a presentare per ogni trimestre solare, esclusivamente tramite il link che verrà attivato alla pagina Imposta di soggiorno all’Ufficio Tributi del Comune, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo, una dichiarazione riportante:
- il numero dei pernottamenti per ciascun mese di riferimento del trimestre precedente;
- il numero dei pernottamenti esenti, in base al precedente art. 4;
- il numero dei pernottamenti cui applicare la riduzione, in base al precedente art. 5;
- l’imposta dovuta;
- gli estremi del versamento di cui al precedente punto c);
- eventuali importi non versati da cumularsi al trimestre successivo;
- eventuali informazioni utili ai fini del computo dell’imposta.
La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Nel caso l’importo da versare sia inferiore ad € 100,00, lo stesso potrà essere sommato al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al precedente punto d).
I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei contribuenti evasori; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
I Gestori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
NUOVO ESERCENTE
Dichiarazione di Comunicazione dati struttura ricettiva con l'indicazione del nominativo del gestore/ delegato ai fini dell'accesso al portale comunale tramite SPID personale, per gestire i dati relativamente ed esclusivamente in materia di imposta di soggiorno della propria struttura. (Vedi modello allegato) - La richiesta, dovrà essere inviata tramite pec all'indirizzo: comune.vanzaghello@postecert.it
ESERCETENTI GIA' ISCRITTI
Devono accedere al portale messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale per la dichiarazione trimestrale esclusivamente tramite il link Imposta di soggiorno all’Ufficio Tributi del Comune, entro il giorno quindici del primo mese del trimestre successivo.
La dichiarazione trimestrale va presentata anche se, nel periodo di riferimento, non vi siano stati pernottamenti o vi siano stati solo pernottamenti di soggetti esenti dal pagamento dell’imposta.
Nel caso l’importo da versare sia inferiore ad € 100,00, lo stesso potrà essere sommato al versamento successivo, dandone debita informazione nella dichiarazione di cui al precedente punto d).
I gestori delle strutture ricettive sono altresì obbligati a segnalare le generalità dei contribuenti evasori; tale adempimento può avvenire anche senza il consenso espresso dell’interessato, come prescritto dall’art. 24, comma 1, lett. a) D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
I Gestori sono tenuti alla presentazione della dichiarazione che deve essere presentata cumulativamente ed esclusivamente in via telematica entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo, secondo le modalità approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Informazioni e procedura per l'assolvimento dell'Imposta di Soggiorno
Alla fine di ciascun trimestre i gestori sono tenuti a comunicare, tramite accesso con Spid al gestionale informatico del Comune tramite la pagina Imposta di Soggiorno, il numero totale dei pernottamenti, distinguendoli tra quelli soggetti ad imposta e quelli esenti, nonché sono tenuti a riversare al Comune le somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta mediante PagoPa, scaricabile dal gestionale informatico.
Inoltre i gestori devono presentare in via telematica (tramite l'area riservata dal portale dell'Agenzia delle Entrate) entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione di Imposta di Soggiorno (modello 22 Agenzia delle Entrate).
I gestori, inoltre, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro pubblico, entro 30 gennaio di ogni anno , devono trasmettere al Comune il conto di gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con DPR n. 194/1996 ( Modello 21- conto di gestione) disponibile sul gestionale informatico del Comune. Il Comune deve a sua volta inviare il conto di gestione alla Corte dei Conti.
riversamento del 1^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.
riversamento del 2^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.
riversamento del 3^ trimestre al Comune delle somme corrisposte dai soggetti passivi d'imposta.
entro 15 gennaio (per 4° trimestre anno precedente)
i gestori devono presentare in via telematica (tramite l'area riservata dal portale dell'Agenzia delle Entrate) entro il 30 giugno dell'anno successivo a cui si è verificato il presupposto impositivo, la dichiarazione di Imposta di Soggiorno (modello 22 Agenzia delle Entrate).
I gestori, inoltre, in quanto soggetti aventi la disponibilità materiale di denaro pubblico, entro 30 gennaio di ogni anno , devono trasmettere al Comune il conto di gestione relativo all'anno precedente, redatto su apposito modello ministeriale approvato con DPR n. 194/1996 ( Modello 21- conto di gestione) disponibile sul gestionale informatico del Comune. Il Comune deve a sua volta inviare il conto di gestione alla Corte dei Conti.
Vedi allegato "Tariffe dell'imposta di soggiorno"
Sono esentati dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- gli iscritti all’anagrafe dei residenti del Comune di Vanzaghello;
- i minori fino al compimento del quattordicesimo anno d’età;
- il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva che ivi svolge attività lavorativa;
- i volontari coordinati dalla Protezione Civile e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall’Amministrazione;
- i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti ad eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
- gli appartenenti alle forze di polizia (statali e locali) e al corpo nazionale dei vigili del fuoco che soggiornino nelle strutture di cui all’art. 1 per esigenze di servizio;
- le persone disabili e loro accompagnatori, la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi dell’art. 3, comma 3 L. 104/1992 e di analoghe disposizioni dei Paesi di provenienza, per i cittadini stranieri;
L’imposta è dovuta per un massimo di trenta giorni consecutivi di permanenza presso la struttura.
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Per maggiori informazioni vai al sito del Dipartimento Finanze - Disciplina per l'imposta di soggiorno
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