Separazioni e divorzi

Servizio attivo

Separazioni e divorzi


A chi è rivolto

Ai coniugi che intendono separarsi o divorziare

Descrizione

Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato

L’art. 6 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/11/2014, la convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. Restano invariati i presupposti per la proposizione della domanda di divorzio.

La procedura prevede:

– in assenza di figli;

– in assenza di figli minori;

– in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave;

che l’accordo debba essere munito di nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica.

– in presenza di figli minori;

– di figli maggiorenni portatori di handicap grave;

– di figli maggiorenni non autosufficienti;

che l’accordo debba essere munito di un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli).

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovranno trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

Celebrazione del matrimonio in forma civile

Celebrazione del matrimonio in forma religiosa

Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

Potrà essere inoltrato da entrambi gli avvocati un unico accordo munito del prescritto nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. utilizzando allo scopo il modello riportato in calce alla pagina.

L’accordo da inoltrare al Comune di Vanzaghello potrà essere inviato dall’avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via pec al seguente indirizzo: comune.vanzaghello@postecert.it

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Separazioni e divorzi innanzi all’Ufficiale di Stato Civile

L’art. 12 della Legge n. 162/2014 prevede, a decorrere dall’11/12/2014, la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune per concludere un accordo di separazione, di divorzio o di modifica delle precedenti condizioni di separazione o di divorzio.

L’assistenza degli avvocati difensori è facoltativa.

Competente a ricevere l’accordo è il Comune di:

– Celebrazione del matrimonio in forma civile

– Celebrazione del matrimonio in forma religiosa

– Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

– Residenza di uno dei coniugi

Condizioni per la sottoscrizione dell’accordo:

Tale modalità semplificata è a disposizione dei coniugi solo quando:

– NON vi siano figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (si intende figli comuni dei coniugi richiedenti). Inoltre:

– L’accordo NON potrà contenere patti di trasferimento patrimoniale.

Nell’accordo verrà unicamente indicato che si perviene alla separazione ovvero al divorzio.

In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio saranno ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale

Le fasi dell’accordo:

a) Prenotazione di appuntamento all’ufficio stato civile per definire ed esaminare la documentazione utile al caso specifico;

b) il giorno dell’appuntamento entrambi i coniugi si dovranno presentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile e sottoscriveranno l’accordo di separazione o di divorzio ed in quella sede dovranno consegnare una ricevuta di versamento di Euro 16,00;

c) l’Ufficiale dello Stato Civile deciderà poi con i coniugi una data per un nuovo appuntamento (da fissare oltre i 30 giorni dalla firma dell’accordo);

d) nel giorno prestabilito entrambi i coniugi si dovranno ripresentare innanzi all’Ufficiale di Stato Civile per confermare o meno l’accordo sottoscritto;

La conferma dell’accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione;

La mancata comparizione equivarrà a mancata conferma dell’accordo.

Come fare

È necessario presentare un'apposita domanda all'ufficio di stato civile, direttamente allo sportello o tramite e-mail o posta certificata, allegando copia del documento di identità dei richiedenti.

Cosa serve

Con l'entrata in vigore del Decreto legge n. 132/2014 convertito con Legge 162/2014 in alternativa alle procedure giudiziali previste dal codice civile in caso di separazione e dalla legge 898/1970 in caso di divorzio, è possibile per i coniugi che intendano separarsi o divorziare consensualmente negoziare tra di loro un accordo con l’assistenza di almeno  un legale per parte o se sussistono determinate condizioni sottoscrivere tra di loro un accordo di separazione o di divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile.

Sia l’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati, sia l’accordo sottoscritto innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile sono equiparati ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

In seguito all'entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a mesi sei nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

Cosa si ottiene

Un atto di separazione o divorzio

Tempi e scadenze

Successivamente alla presentazione della richiesta i coniugi si presentano all’ufficio di stato civile, previo appuntamento, per la firma dell’accordo di separazione o divorzio. Non prima di 30 giorni dalla firma dell’accordo, i coniugi si presentano per la firma della conferma dell’accordo. È necessario stabilire entrambe le date prima dell’accordo di separazione o divorzio. L’evento decorre dalla sottoscrizione dell’accordo (la prima firma).

Quanto costa

Diritto fisso di €. 16,00
Il pagamento deve essere effettuato con UNA delle seguenti modalità:
- direttamente alla Tesoreria Comunale (Agenzia 00103 BPM sita in Via Roma,35 Vanzaghello),
specificando nella causale: "art. 12 L.162/2014 accordo sep/div (+ nomi degli interessati)"

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 12/03/2024, 12:24

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