Cos'è
Hanno la possibilità di essere ammessi al voto nella propria abitazione (art. 1 D.L. 3/1/2006, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 27/1/2006, n. 22, come modificato dall’art. 1 della L. 7 maggio 2009, n. 46):
A) Gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano;
B) Gli elettori che si trovano affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora risulti impossibile anche avvalendosi del trasporto assistito organizzato dal Comune;
Gli interessati dovranno far pervenire da martedì 29 aprile (40° giorno antecedente la data di votazione) e non oltre lunedì 19 maggio 2025 (20° giorno antecedente), al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, la seguente documentazione:
- dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’ abitazione in cui dimorano, indicando l’indirizzo completo.
- copia della tessera elettorale.
- per il caso A): Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’ Azienda sanitaria locale, cui risulti “l’ esistenza di un’ infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tali da impedire all’ elettore di recarsi al seggio” .
- per il caso B): Certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell’ Azienda sanitaria locale rilasciato in data non anteriore al 24/04/2025 (45° giorno precedente la data delle elezioni) e con prognosi di almeno 60 giorni (decorrenti dalla data del rilascio), cui risulta “ l’esistenza di una gravissima infermità che renda impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimora anche avvalendosi del trasporto assistito”.
In tutte e due i casi le certificazioni potranno essere rilasciate presso le sedi specificate nell’allegato.
Il medesimo certificato potrà attestare altresì l’ eventuale necessità di un accompagnatore per l’ esercizio del voto.
L’attestazione non è necessaria se, nella tessera elettorale, è già inserita l’annotazione permanente del diritto al voto assistito (ADV).