La legge regionale 20 febbraio 1989 n.6, a seguito di modifica introdotta dall’art.3 della l.r.5/2008 consente di erogare contributi per il superamento delle barrire architettoniche.
Persone diversamente abili.
La legge regionale 20 febbraio 1989 n.6, a seguito di modifica introdotta dall’art.3 della l.r.5/2008 consente di erogare contributi per il superamento delle barrire architettoniche e localizzative anche sugli edifici già esistenti, costruiti od integralmente recuperati sulla base di un progetto presentato dopo l’11 agosto del 1989.
Inoltre la legge 9 gennaio 1989 n.13 e relativi provvedimenti attuativi, recano disposizioni per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l’obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili, prevedendo a tale scopo l’erogazione di contributi pubblici.
Regione Lombardia eroga contributi messi a disposizione dal Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili ai Comuni della Lombardia per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati.
Le domande finanziabili:
Possono presentare domanda di contributo:
Quando presentare la domanda
La domanda può essere presentata entro il 1° di marzo di ogni anno affinché questa rientri nella dotazione finanziaria dell'anno di riferimento.
Richiesta di contributo pubblico per opere finalizzate all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati con l’obiettivo di renderli accessibili alle persone diversamente abili.
Erogazione di contributo pubblico
Le domande vengono raccolte entro il 31 marzo di ogni anno
Marca da bollo secondo il valore della legge vigente.
Entro il 31 marzo il sindaco, sulla base delle domande ritenute ammissibili, stabilisce il fabbisogno del comune e:
· predispone l’elenco delle domande ammesse;
· comunica alla regione il fabbisogno comunale,
· la regione determina il fabbisogno complessivo e trasmette al ministero delle infrastrutture e dei trasporti la richiesta di partecipazione alla ripartizione del fondo ed integra, sulla base della propria disponibilità, qualora i fondi erogati non siano sufficienti a soddisfare i fabbisogno annuale;
· a seguito dell’avviso di disponibilità finanziaria inviato dalla regione il comune, entro trenta giorni, a seguito della presentazione delle fatture quietanzate e della verifica della congruità delle spese sostenute, eroga il contributo.