Può essere fatta da tutti i cittadini italiani o U.E, o da cittadini non comunitari
Tutti gli stati, le qualità personali ed i fatti non previsti nell’elenco delle autocertificazioni, possono essere comprovati mediante la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Sono OBBLIGATI ad accettare l’autocertificazione:
Amministrazioni pubbliche (es.: Comune, Provincia, Regione, Questura, Prefettura, Motorizzazione, ASL, INPS, scuole, INAIL ecc).
Gestori di servizi pubblici (es.: Enel, Telecom, Metano, Poste, ?ecc.)
Possono accettare le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (in carta libera), ma NON SONO OBBLIGATI:
Privati (es.: Banche, Assicurazioni, ecc.)
La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà deve essere redatta dal dichiarante, su un foglio bianco o su un modello già predisposto con i richiami normativi; deve essere sottoscritta davanti al Funzionario incaricato per l’autenticazione della firma.
Dichiarazione resa dall'interessato concernente stati, qualità personali o fatti che siano a sua diretta conoscenza, sottoscritta dal medesimo
Se diretta ad una Amministrazione pubblica o ad un gestore di pubblico servizio la firma non va autenticata, ma sottoscritta davanti al dipendente addetto, oppure presentata o inviata allegando la fotocopia di un documento di identità
Se diretta ad un privato la firma va invece autenticata e sconta l'imposta di bollo
Autentica di firma
a vista
Le dicharazioni sostitutive dell'atto di notorietà dirette alla P.A. sono esenti da qualsiasi imposta o diritto (salvo casi particolari), ad esclusione delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette a privati e per le quali viene richiesta l'autenticazione della firma con conseguente pagamento dell'imposta di bollo di €. 16,00.
A vista, in presenza dell'interessato per la sottoscrizione.
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