La denuncia di nascita può essere effettuata:
• da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;
• da entrambi i genitori quando questi non siano coniugati tra loro;
• da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro
La dichiarazione di nascita può essere fatta:
A) entro 3 giorni dalla nascita, presso la direzione sanitaria dell’ospedale o della casa di cura in cui è avvenuto il parto.
In questo caso il direttore sanitario trasmette la dichiarazione all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza dei genitori per la trascrizione nei registri di stato civile.
B) entro 10 giorni, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuta la nascita.
C) entro 10 giorni, dai genitori, davanti all’Ufficiale dello Stato civile del comune di residenza. Qualora i genitori risiedano in comuni diversi, la dichiarazione può essere resa innanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del comune di residenza della madre, salvo diverso accordo tra i genitori.
Se la nascita è da unione legittima (genitori coniugati tra loro) la dichiarazione può essere resa da un solo genitore e, nei casi A e B, anche da persona che ha assistito al parto.
Se la nascita è da unione naturale (genitori non coniugati tra loro) occorre la presenza di entrambi o del solo genitore che lo riconosce. Il riconoscimento non può essere fatto dai genitori che non hanno compiuto 16 anni di età.
IMPORTANTE: A seguito della dichiarazione di nascita il Ministero delle Finanze, mediante connessione telematica con l’Anagrafe Comunale, attribuisce ai neonati il Codice fiscale, indispensabile per l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale.
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Dove ci si deve rivolgere:
• presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
• presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
• presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento).
1. documento d'identità del dichiarante/i
2. attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto
La formazione dell'atto di nascita del minore, da cui deriva la possibilità di richiedere l’estratto di nascita e/o il certificato di nascita.
La denuncia di nascita deve essere rilasciata entro un massimo di 10 giorni al Comune, o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria, di dove è avvenuto l'evento.
Denuncia di nascita tardiva
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (sopra descritti), verrà comunque redatto un atto di nascita, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del Codice penale (occultamento di neonato).
Nessun costo
La dichiarazione di nascita è verbalizzata dall' Ufficiale dello Stato Civile attraverso la contestuale stesura dell'atto di nascita su apposito registro.